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Avvocato Claudia Pesaresi Solo un altro weblog targato WordPress 2008-07-15T16:50:02Z Copyright 2008 WordPress admin <![CDATA[non si computa la mobilità maturata precedentemente in caso di affitto di azienza]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=202 2008-07-08T11:21:29Z 2008-07-08T11:21:29Z Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza 16 maggio 2008, n.12406 - Dott. Valter Marchetti

La norma in questione è quella di cui all’art.7, c.4, legge 23 luglio 1991 n.223, secondo la quale “ l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di cui all’art.4”. Il fine “evidente”, secondo la Cassazione, della norma di cui sopra è quello di evitare il rischio di “programmate precostituzioni di anzianità lavorative “ che avrebbero come unico scopo quello di godere di una maggiore indennità di mobilità. La formulazione della norma ex art.7, c.4, legge 23 luglio 1991 n.223, ritiene la Consulta, impedirebbe qualsiasi ampliamento dell’ambito operativo della disposizione in esame in quanto gli interessi in gioco sono quelli che stanno alla base della regolamentazione della mobilità. Nel caso de quo l’azienda era stata dichiarata fallita ed i ricorrenti erano stati dapprima collocati in cassa integrazione straordinaria e poi, dopo un contratto di affitto d’azienda, assunti da un’altra società conservando l’anzianità pregressa e le mansioni svolte precedentemente, per essere infine licenziati a causa della cessazione dell’attività aziendale ed essere così collocati nelle liste di mobilità. I ricorrenti lamentavano che l’INPS aveva loro riconosciuto l’indennità di mobilità per un periodo inferiore a quello effettivamente spettante, in relazione alla loro rispettiva età anagrafica ed all’anzianità di servizio. 

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admin <![CDATA[possibile lo sfratto anche quando l’inquilino ha più di sessantacinque anni e non ha un reddito adeguato.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=201 2008-07-08T11:16:48Z 2008-07-08T11:16:48Z Sentenza n.8961/2008

“Ai fini della sospensione dell’esecuzione, non deve aversi riguardo alla disponibilità, da parte dell’esecutato, di un reddito sufficiente ad accedere alla locazione di un alloggio avente caratteristiche analoghe a quelle dell’immobile oggetto di esecuzione, bastando che esso consenta comunque il fitto di un alloggio, anche a condizioni più disagiate (quanto all’ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell’immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato”. E’ questo il principio di diritto affermato in una recente sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che, accogliendo il ricorso promosso da un proprietario di un immobile nei confronti di un inquilina sessantacinquenne, ha precisato che dall’art. 80 della L. 388/2000 non si rileva alcun elemento che consenta ragionevolmente una sua interpretazione nel senso voluto nel caso di specie dai giudici di merito, “e cioè che all’esecutata non possa imporsi alcuna soluzione alternativa abitativa che non sia equipollente (per dimensioni più ridotte dell’alloggio e la sua localizzazione in zona della città più periferica)”.

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admin <![CDATA[Tribunale di Modena Dr. Iovino, in tema di contratti bancari, interessi anatocismo.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=200 2008-07-07T16:32:39Z 2008-07-07T16:32:39Z

Interessi - Anatocismo - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Uso negoziale - Illegittimità - Divieto legale - Applicabilità della disciplina del conto corrente alle norme del conto corrente bancario - Esclusione - Ripetizione di indebito - Interessi - Anatocismo - Previsione di deroghe - Prassi ripetuta nel tempo - Idoneità a generare un uso normativo - Esclusione - Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Ripetizione di indebito - Mancata impugnazione degli estratti conto - Decadenza dall’azione - Esclusione - Facoltà di contestazione della validità dei rapporti obbligatori sottostanti alle risultanze del conto - Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Indebito oggettivo - Eccezione di prescrizione - Prescrizione decennale - Decorrenza dalla chiusura del rapporto - Rif.Leg. artt. 1283, 1825, 1832, 1857, 2033, 2946 cc; art. 120 D.lgs 385/93;

Sentenza n. 849/08

Pronunziata il 31.03.2008

Depositata il 23.05.2008

 

TRIBUNALE DI MODENA

II^ Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice della II^ sezione civile dr. Pietro Iovino ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

Nella causa iscritta al n. 2044/02 R.G.

 

TRA

 

XX Hospital Modena srl domiciliata in Modena al C.so Canalgrande n. 90, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Marco Ariani.

ATTORE

 

Contro

Intesa San Paolo spa domiciliata in Modena al C.so Canalgrande n. 16, presso lo studio dell’avv. Giorgio Borelli proprio difensore e procuratore, unitamente all’avv. Angelo Maria Carcano del Foro di Bologna.

CONVENUTA

CONCLUSIONI PRECISATE ALL’ UDIENZA DEL 29.11.2007:

 

ATTORE: “Come da atto di citazione.”

 

CONVENUTA: “Come da comparsa di costituzione e risposta.”

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 02.05.2002 1′XX Hospital Modena srl conveniva in giudizio la Banca Intesa San Paolo (già INTESABCI s.p.a.), onde far accertare e dichiarare l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicati in violazione dell’art. 1283 c.c., in relazione al rapporto di conto corrente che la società attrice aveva intrattenuto con la medesima, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato a tale titolo dalla data di costituzione del rapporto o da quella diversa ritenuta, fino alla data di cessazione dello stesso, oltre interessi legali dalle singole rimesse al saldo, vinte le spese di lite.

Si costituiva in giudizio la banca, che, eccepite la decadenza dall’azione, derivante dall’approvazione tacita per mancata contestazione nel termine di gg. 60 degli estratti conto regolarmente ricevuti, e l’avvenuta prescrizione del diritto alla restituzione ex art. 2948 n. 4 cc ovvero in subordine ex art. 2946 cc con decorrenza da ogni singola rimessa, chiedeva di respingere la domanda attrice poiché inammissibile e/o prescritta anche parzialmente e/o infondata in fatto ed in diritto.

In corso di causa con ordinanza del 4/4/2003 era ammessa CTU tecnico-contabile, nominandosi il dott. Alessandro Clò, che in data 20/5/2004 depositava l’elaborato peritale.

Respinta l’istanza di parte attrice ex 186-quater cpc, all’udienza del 27/11/2007 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge nella estensione massima per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico ed incontestato, che la società attrice ha intrattenuto con la banca INTESA San Paolo S.p.a. (Ex Banca Commerciale Italiana), il rapporto obbligatorio indicato in atto di citazione e cioè il c/c nr. 4175162/01/35.

Del resto la convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta del 8/7/2002, precisa e riconosce che: “la società attrice risulta affidata alla Banca convenuta a partire dal 1985 e sino al febbraio 2002

Trattandosi di questioni preliminari rispetto all’esame del merito, va detto che devono essere respinte le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate dalla convenuta.

1. LA DECADENZA DALL’AZIONE PER MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO

Priva di fondamento è l’eccepita decadenza dall’azione per mancata contestazione degli estratti conto.

È giurisprudenza pacifica che la ricezione degli estratti conto non fa decadere il cliente dal diritto di contestare le nullità che affliggono il rapporto bancario, tanto che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è mai precluso al correntista contestare gli errori di contabilizzazione anche in caso di mancata impugnazione dell’estratto conto bancario. Infatti, in base all’interpretazione più corretta del combinato disposto dagli artt. 1857 e 1832 cc, espressa in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’approvazione tacita o espressa, del conto non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità in senso lato o all’efficacia di singoli negozi o fatti giuridici che costituiscono titolo dell’annotazione (cfr. Cass. 4846/98; 8989/97; 1978/96; 6736/95; 4140/95). Ciò in quanto l’incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dalla mancata impugnazione, si riferisce ai rispettivi accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale e non alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano (Cass. 1112/84) - Infatti il Tribunale condivide in pieno il principio di diritto in base al quale “nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832, secondo comma cod civ., opera anche per la banca, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito per l’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano dall’estratto conto approvato, specie nell’eventualità in cui si tratti di operazioni non annotate. L’approvazione tacita dell’estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita. La verifica di detti requisiti è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto della banca di chiedere, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all’incasso e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, il pagamento di una fattura il cui importo, accreditato sul conto del mandante, non era stato incassato, senza peraltro che l’omessa riscossione fosse stata annotata nell’estratto di chiusura)” (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12372 dei 24/05/2006 Rv. 590851).

Tale indirizzo è stato riaffermato dal Supremo Consesso anche di recente, tanto da potersi ritenere ormai opinione largamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 10186/01; 18626/03; 76625/05; 11749/06; 6514/07) .

2. LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE

Infondata risulta anche l’eccepita prescrizione.

È opinione del Tribunale che in materia di contratti bancari regolati in conto corrente la prescrizione è decennale, ed inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto bancario. Questo, infatti, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, ed è soltanto con la chiusura del conto corrente che i crediti ed i debiti delle parti assumono definitività. Questa del resto è l’opinione della Suprema Corte, la quale ha sancito che “Il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché e solo con la chiusura dei conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro” (cfr. Cass. 9/4/1984 n. 2262).

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito, secondo la quale “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente … il reclamo da parte del correntista di somme indebitamente trattenute dalla banca su un’apertura di conto corrente, a titolo di interessi, é soggetto a prescrizione decennale, che inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto” (cfr. Corte d’Appello di Lecce 22/10/2001 e conformemente in epoca più recente T. Bergamo 29.5.2006; T. Monza 07.4.2006; T. Isernia 29.5.2005; T. Bari 05.5.2005; T. Messina 18.3.2005).

Infatti, l’azione proposta dalla società attrice si configura come ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c., soggetta al termine prescrizionale di 10 anni ex art. 2946 c.c., perché ciò che in sintesi la società attorea richiede in restituzione, non sono interessi, ma somme indebitamente incassate, perché frutto di apposizione contabile senza l’esistenza di espressa e valida pattuizione e, quindi, in violazione dell’art. 1283 cc, la cui ripetizione costituisce un indebito oggettivo, la cui azione è soggetta appunto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (cfr. in fattispecie similare Cass. 3492/93 ed in termini analoghi alla presente causa T. Bergamo 29.5.2006; T. Monza 07.4.2006; T. Isernia 29.5.2005; T. Bari 05.5.2005; T. Messina 18.3.2005).

Nella caso in esame, il conto corrente è stato chiuso in data 8/3/2002, la prescrizione è stata interrotta una prima volta con raccomandata AR del 24/10/2000 prodotta (cfr. doc. 1 attoreo), con la quale la Banca convenuta è stata messa in mora, ed una seconda volta con la notifica dell’atto di citazione.

Consegue che nessuna prescrizione può ritenersi maturata.

3. IL PERIODO DA ESAMINARE

Alla luce di quanto sopra, quindi, il periodo da pendere in considerazione decorre sin dall’inizio del rapporto, tuttavia per quello fino a tutto il 1990, come emerge dalla CTU redatta dal dott. Alessandro Clò, non è stato possibile calcolare gli interessi per mancanza di documenti, quindi, il conteggio è stato limitato per il periodo dal 1/1/1991 al 8/3/2002 (tabella redatta a pag. 14 dell’elaborato peritale del 31/5/2004). Pertanto, solo questo periodo può essere preso in considerazione per valutare il fondamento della domanda, mancando la prova, soprattutto in punto di quantum, che per il periodo anteriore sia avvenuto un addebito di interessi anatocistici.

4. L’ADDEBITO DI INTERESSI ANATOCISTICI

Passando al merito, va osservato che la domanda è completamente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Non sono contestate tra le parti fonte, durata e modalità dei rapporti esistenti tra banca e correntista. Le censure originarie dell’attore si rivolgevano unicamente alla contestazione all’anatocismo trimestrale praticato dalla banca.

In ordine ad essa, e, quindi, al computo di interessi anatocistici, risulta espleta CTU contabile, il cui esito é stato completamente favorevole alla società attorea, avendo il consulente verificato l’addebito di complessivi €. 16.224,08, frutto di capitalizzazione trimestrale, relativamente al periodo compreso tra il 01.01.1991 ed il 08.03.2002, ciò in quanto l’affermazione della banca di aver proceduto ad identica capitalizzazione per gli interessi sia attivi che passivi dal giugno 2000, così come previsto dall’art. 120 D.lgs 385/93, come successivamente modificato dall’art. 25 D.lgs 342/99, non é provata. Per il dettaglio dei periodi e dei conteggi giova rimandare più dettagliamene alla consulenza ed ai suoi numerosi allegati.

Il Tribunale, infatti, aderisce all’insegnamento della Suprema Corte, espresso in diverse successive pronunce (cfr. Cass. 1281/02; 3096/99; 2374/99; 12507/99), che ritiene illegittima la clausola di capitalizzazione degli interessi, perché fondata su di un uso negoziale e non normativo e come tale insuscettibile di superare la portata precettiva dell’art. 1283 c.c. Infatti, la deroga contenuta nella citata norma é riferibile all’uso normativo, che, come non accaduto, richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una norma avente i caratteri della generalità e dell’astrattezza. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, sia essa trimestrale, semestrale o annuale, può avvenire esclusivamente per effetto della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti d’interessi dovuti per almeno sei mesi. In mancanza di una di queste due condizioni la capitalizzazione degli interessi é illegittima e la relativa clausola nulla di diritto perché stipulata in violazione dell’art. 1283 cc.

A tal proposito ed in linea con quanto ritenuto dal Tribunale, può essere riportato una recente pronunciamento della Corte di Cassazione, secondo la quale “”In tema di mutuo bancario, e con riferimento al calcolo degli interessi, devono ritenersi senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 cod. civ., non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento il citato art. 1283 cod. civ., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile (né usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma “de qua” - impeditivo, per l’effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente -, norma che si poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell’uso normativo), e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dall’art. 1283 cod civ.. Ne consegue la illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti - ancorché non tradotti in patti- che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale.” (cfr. Sez. 3 sent. 02593 del 20/02/2003)

Tale impostazione è avallata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 21095 del 4.11.2004, già di recente riaffermata anche dalla pronuncia delle sezioni semplici n. 10127/05, e può ritenersi diritto vivente.

Pertanto, l’istituto di credito non poteva intimare e ricevere il pagamento d’interessi capitalizzati, non essendosi verificata nessuna delle due condizioni già viste.

Né può condividersi la tesi dell’applicabilità al conto corrente bancario, attraverso il combinato disposto dagli artt. 1283, 1823, 1825 e 1831 c.c., del meccanismo della capitalizzazione degli interessi in virtù di un’espressa previsione convenzionale. Ad essa è agevole obiettare che l’art. 1857 c.c. non richiama espressamente, come avviene per gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., le norme degli artt. 1823 e 1825 c.c., che consentirebbero una capitalizzazione degli interessi alla scadenza stabilita del conto, qualora non sia richiesto il pagamento del saldo, perché quest’ultimo si considererebbe quale prima rimessa di un nuovo conto ed il contratto s’intenderebbe rinnovato a tempo indeterminato (art. 1823, 2A co., c.c.).

Infatti, pur volendo assegnare, cosa certamente dubbia, al conto corrente bancario la funzione di species del genus conto corrente ordinario, disciplinato dagli artt. 1825 e segg. c.c., tuttavia resterebbe una lacuna interpretativa difficilmente colmabile a causa del mancato richiamo e del vuoto creato dall’art. 1857 c.c.

Né vale infine obiettare, come fatto dalla banca, che il conteggio del CTU sarebbe erroneo laddove comprensivo, quale voce interessi, anche alle somme imputabili all’addebito della commissione di massimo scoperto, quantificate in complessivi C. 6.064,23 (cfr. CTU pag. 21). L’obiezione non resiste all’osservazione (cfr. in termini Cass Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002 - Rv. 556710) che o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi (come potrebbe inferirsi anche dall’esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale- e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ed è anche il caso di specie-); del resto in base al novellato art. 644, 5° co., cp ai fini della determinazione dei tasso usurario si deve tenere conto anche delle commissioni e delle remunerazioni a qualsiasi titolo previste, con la conseguenza che non sarebbe del tutto infondata l’assimilazione della commissione di massimo scoperto alla natura dell’interesse passivo, della quale parteciperebbe a pieno titolo, visto che di essa si deve tener debito conto per stabilire l’usurarietà o meno di un saggio d’interesse; oppure ha una funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione dell’accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (ed è questa la tesi che la convenuta sembra preferire), ciò anche alla luce della circolare della Banca d’Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell’interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto.

Tuttavia nell’un caso e nell’altro non é comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto é assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la pia recente giurisprudenza di legittimità, come già in precedenza evidenziato; se invece é un corrispettivo autonomo dagli interessi, non é ad esso estensibile la disciplina dell’anatocismo, prevista dall’art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti.

In merito, poi, all’osservazione della convenuta secondo la quale la capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto non era stata indicata neppure nei quesiti al CTU -a prescindere dal fatto che la società attorea fin dall’atto di citazione ha contestato globalmente la quantificazione degli accessori del credito per violazione del divieto di anatocismo- comunque tale nullità è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 cod. civ. in applicazione del principio secondo il quale “nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di una clausola di esso, la nullità dell’uno dell’altra è rilevabile d’ufficio se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza, in considerazione del potere-dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione” (cfr. ex multis Cass. 1340/1994; 1157/1996).

Va infine accolta la domanda volta al riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute, che andranno corrisposti dal 26.10.2000, data di ricezione della messa in mora avvenuta con la raccomandata 24.10.2000 (cfr. doc. 1 attoreo), non profilandosi ipotesi di mala fede della banca, la quale ha agito in virtù di prassi consolidata, ancorché illegittima per le ragioni già esposte, confortata anche da pronunce risalenti della Suprema Corte, e solo di recente ribaltata da una profonda revisione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate e poste a carico, unitamente a quelle anticipate per l’espletata CTU, secondo quanto indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2044/02 RG, promossa da XX Hospital Modena srl contro la Intesa San Paolo spa, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte, ed in accoglimento della stessa così provvede:

- Condanna la convenuta al pagamento in favore della società attorea della complessiva somma di €. 16.244,08, oltre interessi al tasso legale dal 26.10.2000 al soddisfo;

- Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 455,00 per spese, €. 1.990, 00 per diritti ed €. 3.000 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura di legge, oltre IVA e CPA se dovuti, oltre infine a quelle dovute per CTU, già anticipate dalla società attorea, che pone definitivamente a carico della medesima convenuta.

Modena, 31.3.2007

Il Giudice

Dott. Pietro Iovino

 

Depositata in Cancelleria il 23 MAG 2008

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admin <![CDATA[il reato di maltrattamenti è configurabile anche nei confronti dell’ex moglie.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=199 2008-07-07T15:58:02Z 2008-07-07T15:58:02Z sentenza 26571/2008

Infliggere umiliazioni all’ex moglie costituisce una forma di maltrattamento in famiglia che va perseguita come se la coppia non si fosse mai separata. E’ quanto sancisce la Corte di Cassazione ricordando che “il reato di maltrattamenti in famiglia (punito dall’art. 572 C.p.) e’ configurabile anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza”. Secondo Piazza Cavour anche tra gli ex restano “integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale”. Sulla base di questo è stata confermata una condanna nei confronti di un uomo che dopo la separazione aveva continuato a tormentare la sua ex. Secondo la Corte per infliggere una condanna per maltrattamenti in famiglia e’ sufficiente che le lesioni e le umiliazioni siano tali da ledere “l’autodeterminazione della vittima” e non ha nessuna importanza che “gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalita’. L’intervallo di tempo - spiega la Corte - tra una serie e l’altra di episodi lesivi non fa venire meno l’esistenza dell’illecito”. Inutilmente l’uomo, dopo la condanna dai giudici di merito si era rivolto alla Cassazione sostenendo che non essendo la coppia piu’ convivente non poteva essere configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia. La suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ricordato che “l’oggetto giuridico non e’ costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumita’ fisica e psichica delle persone indicate nell’art. 572 C.p. interessate al rispetto della loro personalita’ nello svolgimento in un rapporto fondato su vincoli familiari”.

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admin <![CDATA[Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=198 2008-07-02T17:21:14Z 2008-07-02T17:21:14Z di Mark Haddon

Letto in un paio di giorni (di vacanza) è stata una esperienza bellissima, intensa ed emozionante.  Christopher, il protagonista, è un ragazzo che vive una condizione particolare, e ci fa entrare nel suo complicato mondo, dove una stanza piena di sconosciuti può essere percepita come un malessere quasi insormontabile. Quasi.. perchè Christopher è un ragazzo molto coraggioso che ci dimostra che tutto può essere possibile, infondo.

 Una scrittura leggera, intensa e divertente per un tema molto impegnativo e grave.

Un libro bellissimo che consiglio a chiunque, soprattutto a quelli che rifuggono le diversità.

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admin <![CDATA[Cassazione: non c’è contrasto tra condominio e solidarietà passiva.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=197 2008-06-30T09:43:08Z 2008-06-30T09:43:08Z L’ufficio stampa della Corte di Cassazione ha precisato che “Non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza tra le sentenze della Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile n.14813/08 e Sezioni Unite n.9148/08, contrariamente a quanto evidenziato da alcuni organi di stampa (’Il Sole 24ore’ e ‘Norme e Tributi’)”. Nella nota si spiega che “Le fattispecie esaminate dalle due sentenze sono diverse. La prima riguarda la solidarieta’ passiva tra comproprietari di un appartamento sito in un condominio, solidarieta’ che sussiste; la seconda riguarda la supposta solidarieta’ passiva tra condominio e condomini per spese condominiali, solidarieta’ che non sussiste, in quanto i condomini rispondono sempre pro quota”. Le Sezioni Unite, si spiega nella nota, hanno affernato in questo caso che “venendo spesso la solidarieta’ ad essere la ‘configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell’obbligazione come solidale (e nessuna norma di legge espressamente dispone che il criterio della solidarieta’ si applichi alle obbligazioni dei condomini) e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile (come lo e’ una somma di denaro) viene meno uno dei requisiti della solidarieta’ e la struttura parziaria della obbligazione prevale’”.

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admin <![CDATA[l’acquisizione della perizia tecnica fa scattare i termini dell’art. 1669 c.c.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=196 2008-06-29T21:02:50Z 2008-06-29T21:02:50Z Cassazione 01/02/2008  n° 2460

In tema di rovina e difetti di cose immobili, l’art. 1669 CC prevede, nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, due termini per far valere la responsabilità dell’appaltatore: il primo, di decadenza, relativo alla denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina, è di un anno dalla scoperta dei difetti o vizi; il secondo, prescrizionale, per l’esercizio dell’azione di responsabilità, è di un anno dalla denuncia. Tali termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente non può più essere fatta valere (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14561). Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il termine di un anno per la denuncia previsto dall’art. 1669 a pena di decadenza dall’azione di responsabilità, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. fra le altre Cass. 13 gennaio 2005, n. 567).
Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che la conoscenza dei vizi, idonea ad incardinare il dies a quo del termine decadenziale per la denuncia da parte del committente, poteva coincidere con l’acquisizione delle relazioni peritali dell’USL, che sarebbero poi state assunte a ragione del diniego del certificato di abitabilità, con le quali veniva constatata, negli appartamenti oggetto di appalto, la presenza di muffa, di macchie di umidità e di danni ai serramenti.Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 Il Comune di Venaria Reale, con citazione 12 settembre 1991, conveniva dinanzi al tribunale di Torino l’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l., deducendo quanto segue. Esso Comune aveva stipulato con detta impresa un contratto per la realizzazione di una casa - parcheggio.
Terminati i lavori, vennero individuate nella costruzione alcune irregolarità che non consentivano il collaudo dell’opera, per cui l’Impresa provvide a ulteriori lavori, a seguito dei quali si addivenne al collaudo. Peraltro la USL competente individuò, ciò nonostante, alcuni inconvenienti ostativi al rilascio del certificato di abitabilità. L’Impresa, alla quale il Comune richiese di provvedere a rimuovere tali inconvenienti , affermando di non avere alcuna responsabilità al riguardo, si offri di rimuoverli a spese di esso committente. A seguito di accertamenti da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con lettera 13 settembre 1990, il Comune denunciò le difformità riscontrate ai sensi dell’art. 1669 c.c., indicando quali vizi dell’opera la presenza di umidità, difetti nei serramenti e difetti nella copertura e chiedendone, successivamente, con lettera in data 24 dicembre 1990, la eliminazione. Non avendovi l’Impresa provveduto, il Comune, con il su detto atto di citazione, chiese la sua condanna al risarcimento dei danni. La convenuta si costituì eccependo l’improponibilità dell’azione, la prescrizione e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda. Il tribunale rigettò le eccezioni di decadenza dall’azione e di prescrizione e condannò la convenuta al pagamento di L. 270.000.000, oltre accessori, per l’eliminazione dei vizi relativi alla “umidità e condensa” ed ai “serramenti esterni”, rigettando la domanda relativamente ai dedotti vizi del tetto. L’Impresa propose appello in via principale, riproponendo le proprie eccezioni e difese, mentre il Comune impugnò in via incidentale la sentenza per la parte in cui aveva parzialmente rigettato la sua domanda. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 19 maggio 2003, notificata il 5 novembre 2003, riformò la sentenza di primo grado, respingendo tutte le domande del Comune di Venaria Reale, il quale ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l. 31 dicembre 2003, formulando tre motivi.
L’Impresa resiste con controricorso notificato il 27 gennaio 2004. Il Comune ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con il primo motivo si denunciano violazioni di norme di diritto e l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, con riferimento alla decorrenza del termine decadenziale per la denuncia dei vizi dell’opera appaltata previsto dall’art. 1669 cod. civ. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata, affermando che tale termine decorreva dal giorno 19 aprile 1988 (prima relazione della USL), avrebbe omesso l’esame di circostanze che dovevano indurre a diverso avviso. Risultava infatti dagli atti che, terminati i lavori, prima del collaudo (avvenuto il 23 dicembre 1986), si erano evidenziati alcuni difetti di costruzione che cagionavano umidità, a seguito dei quali l’impresa ap-paltatrice eseguiva dei lavori per eliminarli. Successivamente, in data 23 dicembre 1988, la USL accertava la persistenza di detti inconvenienti (con riferimento all’esistenza di muffa negli appartamenti) e con lettera in data 11 gennaio 1989 il Comune invitava l’impresa appaltatrice a indicare i lavori necessari per eliminarli. In data 30 marzo 1989 l’impresa scriveva al Comune indicando gl’interventi necessari, affermando che, peraltro, essi dovevano essere a carico del Comune. Il Commissario governativo, in data 24 agosto 1990, invitava gli uffici comunali a predisporre una perizia al riguardo. In data 3 settembre 1990 l’ufficio tecnico comunale, effettuata la perizia, l’inviava al Commissario, accertando la gravità della situazione, essendo, fra l’altro, il 60% delle tegole scivolate verso il cornicione, con conseguente pericolo di caduta e infiltrazioni di acqua. Tale circostanza veniva portata a conoscenza del Comune per la prima volta in data 3 settembre 1990 e denotava una situazione nuova, cosicché la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare che non vi era alcuna difformità con guanto riscontrato nel 1988. Il Commissario in data 10 settembre 1990, richiedeva alla USL una relazione e in data 13 settembre 1990 contestava ulteriormente all’impresa i vizi relativi al formarsi di muffe, nonché la nuova emergenza relativa ai difetti di copertura del tetto ai sensi dell’art. 1669 c.c..
Erroneamente, pertanto, la sentenza avrebbe affermato la decadenza dall’azione, essendo stata la relazione della USL in data 23 dicembre 1988 immediatamente portata a conoscenza dell’impresa appaltatrice (lettera 30 marzo 1989: doc. n. 3 del fascicolo di primo grado), mentre quanto alla situazione del tetto, essa si sarebbe evidenziata solo in data 3 settembre 1990 e sarebbe stata tempestivamente portata a conoscenza dell’impresa.
Con il secondo motivo si denunciano violazione di norme di diritto e l’errata, contraddittoria e/o insufficiente motivazione in relazione alla prescrizione dell’azione risarcitoria. Si deduce al riguardo che la relazione della USL era del 19 ottobre 1990, la relazione dell’ufficio tecnico comunale era del 3 settembre 1990 e faceva specifico riferimento alla situazione dei tetti. Tutte le relative emergenze in ordine ai vizi furono contestate all’impresa in data 13 settembre 1990, quando si era avuta adeguata contezza dei vizi, mentre l’atto di citazione fu notificato in data 12 settembre 1991, entro l’anno da tale contestazione.
2 I due motivi vanno esaminati congiuntamente e vanno rigettati.
In tema di rovina e difetti di cose immobili l’art. 1669 c.c., prevede, oltre al termine decennale attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell’appaltatore, due ulteriori termini: uno di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla “scoperta” dei vizi o difetti, e l’altro di prescrizione, per l’esercizio dell’azione di responsabilità, di un anno dalla denuncia. I detti termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere (Cass. 30 luglio 2004, n. 14561). Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il termine di un anno per la denuncia previsto dall’art. 1669 a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (da ultimo Cass. 13 gennaio 2005, n. 567), conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione delle disposte relazioni peritali (Cass. 1 agosto 2003, n. 11740).
Il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Cass. 13 gennaio 2005, n. 567 cit.;
14 novembre 2002, n. 16008; 29 marzo 2002, n. 4622; 7 gennaio 2000, n. 81; 13 dicembre 1999, n. 13969).
La sentenza impugnata, a proposito dei danni relativi al formarsi di umidità e muffe, nonché ai danni ai serramenti, ha motivatamente affermato che detti danni erano stati già compiutamente evidenziati prima dalla relazione della USL del 19 aprile 1988 e poi dalla relazione USL del 23 dicembre 1989. La Corte d’appello, in proposito, ha affermato che “non si può seriamente contestare la gravità dei difetti” in questione “se l’organo deputato al controllo delle condizioni igienico - sanitarie dell’immobile si era, proprio in considerazione di tali situazioni, indotto ad escludere l’attuale sussistenza delle condizioni per il rilascio della licenza di abitabilità”. La USL, infatti - sottolinea la sentenza impugnata - è “un organo tecnico, con una specifica competenza amministrativa ai fini del rilascio del permesso di abitabilità” e le osservazioni svolte nella sua relazione “erano perfettamente idonee a porre in evidenza la natura dei difetti” e la loro incidenza sull’abitabilità dell’immobile e, quindi, sulla inidoneità ad assolvere la sua specifica destinazione funzionale. Ne deriva che la Corte di appello ha ritenuto, con accertamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, che il Comune, anche anteriormente allo specifico accertamento tecnico all’uopo disposto, aveva già a disposizione esaustivi elementi di conoscenza dei vizi in questione.
Sulla base di tali premesse di fatto la sentenza impugnata ha evidenziato che l’azione giudiziaria fu iniziata con citazione del 12 settembre 1991 e i vizi furono compiutamente denunciati solo con la lettera 13 settembre 1990. In precedenza, un’altra comunicazione dei vizi riscontrati, era stata effettuata con lettera del giorno 11 gennaio 1989, ritenuta di dubbia idoneità a potere essere considerata valida denuncia dei vizi.
Ne deriva, secondo la Corte di appello, che ove dovesse considerarsi valida denuncia unicamente la lettera del 13 settembre 1990, essa sarebbe tardiva, essendo il termine decadenziale, rispetto alla data di entrambe le su dette relazioni della USL, ampiamente decorso. Ove, invece, dovesse ritenersi valida denuncia anche la lettera del giorno 11 gennaio 1989, la decadenza risulterebbe evitata, ma non la prescrizione, essendo stata l’azione iniziata solo in data 12 settembre 1991 ed essendo la lettera 13 settembre 1990 tardiva quale atto interruttivo della prescrizione.
Tale motivazione non viene inficiata in alcun modo dai motivi in esame. La Corte di appello, infatti, ha congruamente motivato che il necessario grado di conoscenza, in relazione ai vizi in questione, era stato conseguito dal Comune a seguito della relazione USL del 19 aprile del 1988 ed il ricorrente non indica al riguardo incongruità motivazionali che possano rendere censurabili in questa sede detto accertamento di fatto. In particolare non lo inficiano i rilievi contenuti in memoria, secondo i quali la motivazione sarebbe insufficiente in relazione all’accertamento della conoscenza del nesso di causalità fra i vizi e l’attività di esecuzione dell’opera da parte del costruttore, poiché l’accertamento della consegna da parte dell’appaltatore di un’opera ritenuta dalla USL insuscettibile di ottenere il certificato di abitabilità per l’umidità manifestatasi negli appartamenti, contiene l’implicito, ma evidente, accertamento di tale nesso causale ed in questa sede non è ammessa, come sopra evidenziato, alcuna rivalutazione degli elementi di fatto e delle valutazioni compiute in sede di merito.
Quanto ai vizi relativi al tetto, la problematica relativa alla decadenza ed alla prescrizione non assume rilevanza, essendo stata la relativa domanda rigettata per motivi che nulla hanno a che vedere con tale tema, con conseguente inammissibilità delle censure in relazione a tale profilo.
3 Con il terzo motivo si denunciano violazione di norme di diritto e contraddittoria e/o insufficiente motivazione per quanto attiene al rigetto della domanda risarcitoria riproposta con l’appello incidentale relativamente al mancato accoglimento della domanda per i vizi del tetto. Si deduce in proposito che la sentenza di primo grado era fondata su un’incompleta lettura della CTU, la quale non teneva conto che il CTU (a pag. 30 della CT) aveva affermato che i lavori di rifacimento, con posa di ganci fermategole, si erano resi necessari “in considerazione delle condizioni del tetto”. Erroneamente e contraddittoriamente, rispetto ai difetti verificatisi e riscontrati, la Corte di appello avrebbe affermato che “si può anche condividere in linea di principio l’argomento della parte appellante incidentale secondo cui l’appaltatore ha l’onere discendente dalla sua autonomia e diligenza professionale di correggere i difetti progettuali in guisa da assicurare un risultato tecnico conforme alle regole dell’arte, ma tale principio vale solamente quando il rispetto del progetto consegnatogli dal committente per l’esecuzione esporrebbe l’opera a violare i fondamentali canoni di diligenza professionale e solari evidenti regole tecniche”. La Corte, infatti, avrebbe affermato immotivatamente che nel caso di specie la pretermissione dei ganci su detti costituirebbe omissione di “un accorgimento di mera opportunità”.
Con il motivo si lamenta, inoltre, che nel dispositivo della sentenza della Corte di appello manchi un’esplicita reiezione dell’appello incidentale.
Anche tale motivo è infondato.
Innanzitutto il dispositivo della sentenza impugnata contiene un’espressa reiezione di tutte le domande risarcitorie proposte dall’odierno ricorrente, con evidente riferimento, in connessione con la motivazione della sentenza, anche a quella formulata con l’appello incidentale.
Quanto ai vizi motivazionali dedotti, essi non sussistono, avendo la Corte di appello confermato, con motivazione priva di vizi logici, la pronuncia di primo grado sul punto “per totale difetto di prova in ordine alle condizioni del tetto e all’esistenza del vizio e delle sue cause, dal momento che il CTU non era stato in grado di pronunciarsi in ragione del completo ripassamento della struttura di copertura”. Motivazione non contraddetta con il motivo da alcuna valida censura. In particolare, quanto al mancato uso dei ganci fermategole la Corte di appello ha recepito, nell’ambito di valutazioni di merito che non sono censurabili in questa sede, l’opinione del CTU secondo il quale detti ganci costituivano una “miglioria non indispensabile nella zona oggetto dell’intervento edilizio” cosicché, non essendo la loro utilizzazione prevista dal progetto consegnato all’appaltatore dal Comune committente, la loro mancata utilizzazione non poteva costituire fonte di responsabilità per l’appaltatore.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore dell’Impresa Gaudino e Comoglio s.r.l. nella misura di Euro cinquemila, oltre Euro cento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

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admin <![CDATA[Leasing traslativo e leasing di godimento. Tratti distintivi]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=195 2008-06-25T09:50:23Z 2008-06-25T09:50:23Z Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2008, n. 11893

Il contratto atipico di leasing, altimenti denominato come “locazione finanziaria”, può atteggiarsi in una pluralità di forme pur sempre conservando nel rapporto causale che lega le parti taluni elementi distintivi comuni.
Da un lato si pone l’impresa concedente il bene produttivo, che si obbliga a consentire all’utilizzatore il godimento del bene oggetto del contratto per un tempo determinato (di norma inferiore alla presumibile vita economica dello stesso).
Dall’altro vi è l’utilizzatore, che assume i rischi relativi alla cosa quali, ad esempio, il suo perimento o deterioramento, si obbliga a corrispondere all’impresa di leasing un canone periodico, che rapportato alla durata del contratto, comprende non solo il valore del bene ma anche le quote di rischio e di profitto dell’impresa concedente.
Tra le molteplici species del complesso ed articolato genus del leasing, viene in rilievo innanzitutto la ripartizione - fondata essenzialmente sul numero delle parti che intervengono nel contratto - tra “leasing operativo” e “leasing finanziario”, figure delle quali appresso, non senza notevole semplificazione, si tracciano i principali elementi distintivi. (In realtà dovrebbe più correttamente parlarsi di tripartizione, non potendosi relegare, per diffusione ed importanza, il cosiddetto “sale e lease back” ad una figura contrattuale minoritaria rispetto alle prime due).

Il “leasing finanziario” è caratterizzato dalla trilateralità del rapporto contrattuale: il concedente ovvero l’impresa di leasing si frappone tra fornitore del bene e suo utilizzatore; acquista o fa costruire dal produttore il bene, mobile o immobile, scelto dall’utilizzatore e quindi, restandone proprietaria, lo concede in godimento all’utilizzatore che assume su di se tutti i rischi e i benefici connessi con la proprietà del bene. Di solito, la durata del contratto è quasi coincidente con la vita utile del bene e il valore attuale dei canoni dovuti in base al contratto tende ad eguagliare il costo del bene all’inizio del rapporto contrattuale. L’utilizzatore, alla scadenza prestabilita, può avere la facoltà di esercitare l’opzione di riscatto del bene stesso, acquisendolo in proprietà dietro pagamento di un modesto importo, generalmente inferiore al valore del bene in quel momento.
Nel “leasing operativo” (o leasing diretto) i soggetti sono invece solamente due: l’utilizzatore ed il produttore del bene che assume altresì il ruolo di concedente. In genere, la durata del contratto è breve e l’ammontare del canone è proporzionato all’utilizzo del bene piuttosto che al suo costo. Spesso a tale contratto accede anche un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione, mentre è solitamente prevista la facoltà di esercitare l’opzione finale di acquisto del bene locato.

LEASING TRASLATIO E LEASING DI GODIMENTO.
Nell’ambito del “leasing finanziario” l’elaborazione giurisprudenziale, seguendo un percorso aperto nel 1989 (Cass. Civ. sentenze dal n. 5569 al n. 5574) e conclusosi con la pronuncia a Sezioni Unite n. 65 del1993, ha individuato due distinte figure contrattuali così distinguendo tra “leasing traslativo” e “leasing di godimento”.
Il segno di confine tra le due figure di cui si tratta è stato individuato in riferimento al valore che assume il bene al momento del riscatto ed alla funzione economica dei canoni periodici corrisposti dall’utilizzatore.

Nel “leasing di godimento” ( o tradizionale) l’utilizzazione della res da parte del concessionario si inquadra in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, per cui i canoni versati costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento. L’interesse principale dell’utilizzatore è quello di ottenere la disponibilità del bene stesso e il potere di sfruttamento, senza esborso di capitali rilevanti e fino alla sua pressoché totale obsolescenza. Il valore residuale del bene è minimo e corrisponde all’altrettanto modesto prezzo di opzione per l’acquisto della proprietà allo scadere del contratto.

Nel “Leasing traslativo” le parti prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore. L’elemento principale che permette di individuare questa tipologia del leasing è costituito infatti dal considerevole valore economico residuo dei beni oggetto del contratto alla scadenza, valore di norma superiore al prezzo pattuito per l’opzione. Ne consegue che nel caso del leasing traslativo il trasferimento della proprietà del bene, dal concedente all’utilizzatore, rientra nella funzione assegnata al contratto dalle parti.
L’importo dei canoni contiene infatti anche una quota del prezzo finale per cui il valore globale dei canoni corrisponde al valore complessivo del bene mentre la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto indica lo scopo di garanzia rispetto alla riscossione di tutti i canoni. (Cfr. Cassazione civile, sez. unite, n. 65/1993).

La suddetta suddivisione fra le due tipologie di contratto di leasing ha permesso alla giurisprudenza di legittimità di applicare, a seconda dei casi, le norme che regolano i contratti tipici che più si attagliano a ciascuna fattispecie.
Così, per quanto attiene alla normativa applicabile per il caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il leasing tradizionale o di godimento si “qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica”, come tale non soggetto alla retroattività dell’effetto risolutivo disposta in via generale dall’art. 1458, 1 comma, cod. civ., per cui l’effetto della risoluzione rimane limitato alle prestazioni ancora da eseguirsi ovvero ai canoni ancora da versare.
Al contrario il leasing traslativo, avuto conto della sua diversa natura, è soggetto alla disciplina della vendita con riserva di proprietà, art. 1526 del Codice civile, per cui l’utilizzatore inadempiente, restituita la cosa, ha diritto a sua volta alla restituzione delle rate riscosse. Il concedente da parte sua ha invece diritto ad un equo compenso per l’uso dei beni oggetto del contratto, che costituisce la remunerazione del godimento dei beni medesimi e del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno. Il risarcimento del danno ed il diritto all’equo compenso pretendono azioni distinte, che adempiono a scopi diversi e che, quindi, richiedono l’espressa domanda.

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admin <![CDATA[il canone di locazione non può essere aggiornato che per l’Istat.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=194 2008-06-25T09:36:38Z 2008-06-25T09:36:38Z Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2932

Nella sentenza epigrafata, in tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, si afferma che ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della L. n. 392/78, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 79 1° comma della stessa Legge. In particolare, la Suprema Corte argomenta che il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto -corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti cd. Istat se previsti- sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e può essere fatto valere dopo la riconsegna dell’immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi.

La Cassazione  ha infatti affermato in motivazione che “La tesi accolta dalla corte d’appello, secondo la quale è da riconoscersi piena validità al patto di maggiorazione del canone intervenuto nel corso del rapporto locativo (secondo quanto originariamente statuito da Cass., 11.11.1993, n. 11402), è stata abbandonata da questa corte di legittimità sin dalla sentenza 27.7.2001, n. 10286, cui s’è allineata la giurisprudenza successiva (cfr., ex multis., Cass., nn. 10728/2002, 15647/2003, 8410/2006). E’ stato in particolare affermato che, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 32, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 79, comma 1, della stessa Legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di corrispondere aumenti non dovuti. Il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto (corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti c.d. Istat se previsti) sorge dunque nel momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione legislativa, dopo la riconsegna dell’immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi.
A tale principio il collegio ritiene anche in questa occasione di conformarsi, non essendo stati addotti argomenti che non siano stati già delibati nelle precedenti occasioni.
La sentenza impugnata - che ha accolto il diverso principio secondo il quale gli aumenti del canone convenuti in corso di rapporto sono validi poiché la sanzione di nullità è diretta solo ad evitare un’elusione di tipo preventivo dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne una volta che i diritti siano sorti - va dunque cassata. ”

Aggiungo sul tema che nei contratti di locazione il punto è dato dall’equilibrio delle diverse prestazioni del conduttore e del locatore, che deve essere sempre rispettato.

Per cui quando il contenuto economico del contratto muta senza che l’altra prestazione (godimento del bene) subisca alcuna alterazione si delinea l’illegittimità della clausola che lo dispone (ho vinto una causa su questo principio).

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admin <![CDATA[l’addebito della separazione può scaturire anche da una infedeltà platonica.]]> http://www.claudiapesaresi.it/j/?p=193 2008-06-25T09:10:12Z 2008-06-25T09:10:12Z Sentenza della Cassazione n. 15557/2008

Anche se solo platonica, a volte l’infedeltà che se non si concretizza in un rapporto sessuale, può essere causa di addebito della separazione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione  precisando che “in riferimento ai presupposti della pronuncia di addebito ai sensi dell’art. 151 c.c., comma 2, ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dallo matrimonio espressamente indicati nell’art. 143 cod. civ., e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa: fra i quali è indicato l’obbligo della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte patrimoniali a quelle imposte dal legale di coppia e dal sodalizio che su di esso di fonda”.
Nell’impianto motivazionale della decisione si legge poi che “il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà”. “La relazione di un coniuge con estranei – prosegue la Corte – rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comportando comunque offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.
Infine, ha aggiunto la Corte, i Giudici hanno il compito di “proceder ad un accertamento rigoroso e ad una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, onde stabilire se l’infedeltà di un coniuge (come in genere ogni altro comportamento contrario ai doveri del matrimonio) possa essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza”.

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